Art. 3.
(Programmazione e verifiche).

      1. I corsi di cui all'articolo 2, comma 2, sono organizzati in base ad una programmazione pluriennale che prevede verifiche annuali degli obiettivi raggiunti.
      2. La verifica è svolta annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle relazioni inviate dagli uffici scolastici regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I risultati della verifica sono presentati annualmente al Parlamento e ne viene assicurata la massima diffusione.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina una commissione competente ad elaborare le linee guida generali di tipo operativo per i corsi di educazione alla sessualità.
      4. La commissione di cui al comma 3 è formata da esperti in educazione sessuale, valutati sulla base di titoli, da insegnanti, da genitori e da studenti. La commissione è composta al 50 per cento da esperti in educazione sessuale e complessivamente da un numero di membri non superiore a cinquanta.
      5. Le linee guide previste dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto degli obiettivi fondamentali e comuni di cui all'articolo 4, sono elaborate dalla commissione entro sei mesi dal suo insediamento e sono adottate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.
      6. L'organizzazione e la definizione dei contenuti minimi per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di educazione alla sessualità, nel rispetto delle linee guida previste dal comma 3 del presente articolo e degli obiettivi fondamentali e comuni di cui all'articolo 4, sono stabilite con regolamento delle regioni e delle province

 

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autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di adozione delle citate linee guida.
      7. Il regolamento di cui al comma 6 deve, inoltre, prevedere:

          a) che le lezioni dei corsi si tengano in orario curricolare durante l'intera durata dell'anno scolastico, con frequenza almeno mensile e con durata non inferiore a un'ora;

          b) che le lezioni siano affidate a professionisti nelle materie oggetto dei corsi, anche insegnanti della stessa scuola e operatori delle aziende sanitarie locali, opportunamente formati;

          c) che il dirigente scolastico, d'intesa con il consiglio d'istituto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, formi una commissione costituita in pari numero da insegnanti e da genitori, delegata ad organizzare i corsi;

          d) che la commissione di cui alla lettera c) rediga un piano dei costi complessivi dell'organizzazione dei corsi, incluso l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle lezioni.

      8. All'interno del corso di educazione alla sessualità sono programmati incontri formativi con i genitori e gli insegnanti affinché la formazione degli alunni sia accompagnata e seguita nel tempo.